"In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e
assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica
dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi
concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto -
rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2 comma
1-bis della legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dal D.Lgs. n.
211 del 1994 - decorre dalla notifica del decreto di citazione per il
giudizio (o eventualmente dalla notifica dell'avviso ex art. 415 bis
c.p.p.).
Con la notifica del decreto dì citazione o dell'avviso ex art. 415 bis
c.p.p., invero, l'interessato ha avuto sicura conoscenza
dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti ed è posto in
grado di sanare le contestate violazioni".
E' quanto ricordato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15632
depositata il 4 aprile 2013, ha annullato, con rinvio, la sentenza di
condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali
emessa dai giudici di merito nei confronti di un amministratore di
condominio a cui era stato notificato decreto di citazione a giudizio ma
non l'avviso di pagamento da parte dell'Inps.
La Suprema Corte ha precisato, richiamando la sentenza delle Sezioni
Unite n. 1855 del 24.11.2011, che nell'ipotesi "in cui l'esercizio
dell'azione penale sia avvenuto prima che l'imputato sia stato messo in
condizione di fruire della causa di non punibilità o per l'omessa
contestazione e notificazione dell'accertamento delle violazioni o per
irregolarità della notificazione dell'accertamento" il giudice di merito
deve verificare "se l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria
da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale
che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la
facoltà concessagli dalla legge".
Secondo le Sez.Un. - proseguono i giudici di legittimità - il decreto di
citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di
accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale
Indirizzato all'Imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto
avviso (individuati nell'indicazione del periodo di omesso versamento e
dell'importo, della sede dell'ente presso cui effettuare li versamento
entro il termine di tre mesi concesso dalla legge, e nell'avviso che il
pagamento consente di fruire della causa di non punibilità).
La Corte territoriale, senza effettuare la verifica sopra evidenziata,
si è limitata ad osservare che l'imputato, con la notifica del decreto
di citazione, aveva avuto piena conoscenza del contenuto dell'avviso
dell'INPS; la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per
nuovo esame alla luce dei principi e del rilievi enunciati dalla Suprema
Corte.
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