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venerdì 31 luglio 2015

Il condòmino assente può intervenire nella discussione

Come interpretare la circostanza che il condòmino, pur risultando assente nelle fasi preliminari dell'assemblea, sia intervenuto nella discussione? Il mistero è stato risolto dalla Corte d'appello di Genova e successivamente avallato dalla Cassazione (sentenza 14698/2015). Il caso è al limite dell'inverosimile. A finire sotto i riflettori, questa volta, è un verbale di assemblea dove, al punto 12, si registra l'intervento di un condomino. La particolarità sta nel fatto che, il condomino in questione, non risulta presente nelle fasi costitutive dell'assemblea. La chiave di lettura può essere diversa. E' possibile che si sia verificato un errore nelle fasi preparatorie o può essere accaduto che il condomino sia intervenuto nell'assemblea quando questa era già in itinere. Le conseguenze sono estremamente diverse. Volendo pensare ad un mero errore materiale, per cui il Presidente ha dato per assente un condòmino invece presente, ne deriva che il “condòmino fantasma”, avendo effettivamente partecipato, fin dalle prime fasi all'assemblea, non può procedere alla impugnazione del deliberato. Se, viceversa, si ritiene che il “condomino ritardatario” sia intervenuto successivamente, alla chetichella, quando l'assemblea era già in corso, ne deriva che, al limite, potrebbe impugnare solo i punti all'ordine del giorno alla cui discussione (e relativa votazione) non ha partecipato. Il nodo gordiano è stato sciolto definitivamente dalla seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14698 del 12 maggio 2015, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il successivo 14 luglio: si ritiene che il condomino sia presente fin dall'inizio dell'assemblea e l'omessa presenza costituisce “un errore materiale, inidoneo ad invalidare la delibera assunta”. Qual'è, quindi, l'insegnamento della Cassazione? Se il condomino interviene in assemblea quando la discussione è già avviata, è necessario dare atto dell'intervento tardivo. In questo modo si eviteranno diverse discussioni. http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2015-07-24/il-condomino-assente-puo-intervenire-discussione-134536.php?uuid=ACyIwyW

lunedì 29 aprile 2013

Avviso di convocazione, comunicazione e computo dei termini

In materia di comunicazione dell’avviso di convocazione, il terzo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. recita: L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. La dottrina e la giurisprudenza, ormai da anni, affermano che, salvo diversa indicazione contenuta nel regolamento di condominio, l’avviso dello svolgimento dell’assemblea può essere dato in qualunque modo, anche oralmente, purché se ne possa provare la comunicazione. La situazione cambierà dopo l’entrata in vigore della riforma del condominio, vale a dire a partire dal prossimo 18 giugno. A mente del nuovo terzo comma del medesimo articolo, infatti, L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Si specificano le forme di comunicazione e le conseguenze dei vizi di convocazione (prima ci si riferiva solamente alle sentenze ed in particolare alla n. 4806/05). Su due punti, però, la riforma non è intervenuta e quindi bisognerà continuare a fare riferimento a quanto detto dalla giurisprudenza nel corso degli anni. Il riferimento è all’individuazione del momento in cui poter affermare, con certezza giuridica, che il condominio è venuto a conoscenza dell’avviso (o è stato messo nella possibilità di conoscerlo) e le modalità di computo dei termini. Tra le ultime sentenze rintracciabili sul punto, il Tribunale di Roma, con una sentenza del 2009, ha avuto modo di specificare che in linea di diritto, che, ai sensi dell’art. 66, comma III, disp. att. c.c. e in difetto di differente previsione di più ampio termine eventualmente stabilito nel regolamento di condominio, la relativa convocazione assembleare deve pervenire, a ciascun condomino, almeno cinque giorni prima della relativa seduta, termine la cui osservanza è funzionale a consentire, ad ogni componente la comunione condominiale, una partecipazione effettiva e la cui trasgressione concreta una violazione di legge, possibile causa di invalidità, sub specie annullabilità dell’eventuale decisione adottata. Avviso di convocazione Nel contempo, deve notarsi che la convocazione si caratterizza indubbiamente, sotto il profilo giuridico, come ‘atto unilaterale recettilzio’, sia pure di contenuto non negoziale e, pertanto, deve ad esso applicarsi la ‘presunzione di conoscenti stabilita dall’art. 1335 c.c., disposizione, questa, che iuris tantum collega, al pervenimento dell’atto all’indirizzo del destinatario, la conoscenza del relativo contenuto che può essere disattesa solamente laddove questi alleghi e provi l’esistenza di una situazione indipendente da sua colpa che possa aver esplicato efficacia impediente tale conoscenza (Trib. Roma 7 luglio 2009 n. 15048). Quanto al computo dei termini, prosegue il Tribunale capitolino, in difetto di espressa previsione di legge, al termine di giorni cinque, ex art. 66 disp. att. c.c., deve applicarsi la regola generale ‘dies a quo non computatur, dies ad quem computatur‘ (Trib. Roma 7 luglio 2009 n. 15048). Ciò vuol dire che se l’avviso è stato comunicato il giorno 1 il computo dei termini parte dal giorno 2 ed i cinque giorni s’intendono rispettati se l’assemblea, in prima convocazione, si svolge a partire dal giorno 6. http://condominiale.lavorincasa.it/2013/04/avviso-di-convocazione-comunicazione-e-computo-dei-termini/