Fa sentire la crisi i suoi effetti anche sui condomini. Nel primo quadrimestre del 2013 il numero di inquilini che non paga le quote condominiali è aumentato in tutta Italia. Con l’entrata però in vigore dal prossimo 18 giugno della nuova legge di riforma, i debiti accumulati non saranno più “spalmati” su tutti i condomini, ma saranno richiesti direttamente ai morosi.
Se fino a ieri non pagare o pagare in ritardo le quote non comportava praticamente nessuna conseguenza, da domani la musica cambierà.
Dovendo far fronte alla crisi le famiglie italiane in difficoltà sono costrette a “tagliare” qualche spesa. Ed una volta eliminate dal bilancio le voci “superflue”, tra quelle che rimangono, le quote condominiali sono tra quelle che per prime vengono stralciate. Non pagare l’affitto o il muto comporta infatti il rischio concreto di sfratto o perdita della casa. Non pagare le bollette ha conseguenze quasi immediate con l’interruzione delle utenze. Non pagare invece il condomino è stata invece sino ad oggi una scelta quasi indolore, o comunque senza praticamente conseguenze.
Così, nei primi mesi del 2013, sono ovunque in aumento, deciso aumento, le famiglie e gli italiani non in regola con i pagamenti condominiali. Il “record” di morosi spetta a Catania, con un +32,5% rispetto all’anno passato, seguita a stretto giro da Napoli (+32%) Palermo (+30%) e Bari (+29,5%). Ma se la palma dei meno in regola va al sud, non molto meglio vanno le cose al centro nord: Padova ha registrato +28,7% di morosi, Venezia un + 26%, Genova +25% e Cagliari a +24,3%.
Dove le cose vanno meglio gli aumenti sono comunque in doppia cifre: a Firenze l’incremento è stato del 22,7%, a Roma e Milano rispettivamente del 22 ,6% e del 21,5%. Mentre i condomini dove la cassa piange meno sono a Torino, +20,5%, e Bologna, dove si registra “solo” un più 17%. Un taglio, quello alle spese condominiali, spesso considerato dagli italiani più accettabile e fattibile perché privo o quasi di rischi. Dal prossimo 18 giugno però cambieranno decisamente le cose. La riforma da poco introdotta in materia stabilisce infatti che l’amministratore di condominio sarà d’ora in poi obbligato a rientrare dei mancati incassi bussando direttamente ed ufficialmente alla porta delle famiglie morose, e non più “redistribuendo” le mancate entrate su tutti i condomini. Inoltre, potrà l’amministratore comunicare ai creditori del condominio quali sono i debitori, indicare cioè nome e cognome di chi non paga, consentendo così che i crediti vengano richiesti direttamente.
“La crisi attanaglia le famiglie e quelle che sono in difficoltà prima di sospendere il pagamento dell’affitto, che comporterebbe il rischio di vedersi intimare uno sfratto, rinviano il pagamento delle rate condominiali perché corrono meno rischi” spiega Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, l’associazione dei proprietari immobiliari. “Mediamente la morosità ammonta a 1.500 euro l’anno a famiglia. Ma con l’entrata in vigore, dal prossimo 18 giugno, della nuova legge di riforma, l’amministratore di condominio è obbligato a rientrare dei mancati incassi emettendo un decreto ingiuntivo nei confronti delle famiglie morose – dice Zanni – non appesantendo quindi di ulteriori spese gli altri condomini, come è avvenuto finora”.
http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/riccardo-galli-opinioni/condominio-aumentano-morosi-18-giugno-saranno-stanati-1574219/
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martedì 28 maggio 2013
venerdì 3 maggio 2013
Il condomino può decidere come imputare i pagamenti tra i debiti aventi titolo e causa diversi
12:11
CONTABILITA'
Se il condomino ha più debiti nei confronti del condominio e ne contesta alcuni, può effettuare versamenti con imputazione di pagamento. Tale principio di diritto è stato di recente applicato dalla Suprema Corte di Cassazione al condomino che aveva fatto opposizione al decreto con il quale lo si ingiungeva al pagamento di una somma che l'amministratore aveva imputato a titoli e causale diversi da quelli per i quali era stato dato l'assegno (sent. del 28.02.2013, n. 5038). L'ingiunto, infatti, al momento del pagamento aveva precisato che la somma versata era imputabile ad acconti per debiti condominiali per specifiche annualità, mentre non intendeva estinguere il preteso credito per lavori straordinari che era contestato. A tal fine si era avvalso della facoltà di imputazione che è riconosciuta dall'art. 1193 c.c. intendendo estinguere, fino ad un determinato importo, il debito per alcune annualità, sussistendo controversia per il residuo e non intendendo estinguere, perché ritenuto non dovuto, il credito per spese straordinarie. Il giudice di appello rilevava che non era violato l'art. 1193 c.c. perché la norma presuppone una pluralità di crediti da estinguere e non è applicabile quando il credito è unico, tale essendo il credito del condominio per spese condominiali per il quale era stato effettuato il pagamento e che trova fondamento nell'art. 1123 c.c. che lo ripartisce tra i condomini; L'opponente ha proposto ricorso per Cassazione e la Corte, nell'accoglierlo, ha precisato che i crediti del condominio nei confronti dei condomini nascenti da delibere diverse e avente ad oggetto interventi diversi, non è considerabile come un "unico" credito, ma, bensì, una pluralità di crediti/debiti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi. Può, pertanto, trovare applicazione l'articolo 1193 comma 1 del codice civile secondo il quale "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare". Ne consegue che un condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali può imputare i pagamenti ai debiti per singoli esercizi e può escludere, attraverso lo strumento dell'imputazione di pagamento, che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13506.asp
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