Fa sentire la crisi i suoi effetti anche sui condomini. Nel primo quadrimestre del 2013 il numero di inquilini che non paga le quote condominiali è aumentato in tutta Italia. Con l’entrata però in vigore dal prossimo 18 giugno della nuova legge di riforma, i debiti accumulati non saranno più “spalmati” su tutti i condomini, ma saranno richiesti direttamente ai morosi.
Se fino a ieri non pagare o pagare in ritardo le quote non comportava praticamente nessuna conseguenza, da domani la musica cambierà.
Dovendo far fronte alla crisi le famiglie italiane in difficoltà sono costrette a “tagliare” qualche spesa. Ed una volta eliminate dal bilancio le voci “superflue”, tra quelle che rimangono, le quote condominiali sono tra quelle che per prime vengono stralciate. Non pagare l’affitto o il muto comporta infatti il rischio concreto di sfratto o perdita della casa. Non pagare le bollette ha conseguenze quasi immediate con l’interruzione delle utenze. Non pagare invece il condomino è stata invece sino ad oggi una scelta quasi indolore, o comunque senza praticamente conseguenze.
Così, nei primi mesi del 2013, sono ovunque in aumento, deciso aumento, le famiglie e gli italiani non in regola con i pagamenti condominiali. Il “record” di morosi spetta a Catania, con un +32,5% rispetto all’anno passato, seguita a stretto giro da Napoli (+32%) Palermo (+30%) e Bari (+29,5%). Ma se la palma dei meno in regola va al sud, non molto meglio vanno le cose al centro nord: Padova ha registrato +28,7% di morosi, Venezia un + 26%, Genova +25% e Cagliari a +24,3%.
Dove le cose vanno meglio gli aumenti sono comunque in doppia cifre: a Firenze l’incremento è stato del 22,7%, a Roma e Milano rispettivamente del 22 ,6% e del 21,5%. Mentre i condomini dove la cassa piange meno sono a Torino, +20,5%, e Bologna, dove si registra “solo” un più 17%. Un taglio, quello alle spese condominiali, spesso considerato dagli italiani più accettabile e fattibile perché privo o quasi di rischi. Dal prossimo 18 giugno però cambieranno decisamente le cose. La riforma da poco introdotta in materia stabilisce infatti che l’amministratore di condominio sarà d’ora in poi obbligato a rientrare dei mancati incassi bussando direttamente ed ufficialmente alla porta delle famiglie morose, e non più “redistribuendo” le mancate entrate su tutti i condomini. Inoltre, potrà l’amministratore comunicare ai creditori del condominio quali sono i debitori, indicare cioè nome e cognome di chi non paga, consentendo così che i crediti vengano richiesti direttamente.
“La crisi attanaglia le famiglie e quelle che sono in difficoltà prima di sospendere il pagamento dell’affitto, che comporterebbe il rischio di vedersi intimare uno sfratto, rinviano il pagamento delle rate condominiali perché corrono meno rischi” spiega Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, l’associazione dei proprietari immobiliari. “Mediamente la morosità ammonta a 1.500 euro l’anno a famiglia. Ma con l’entrata in vigore, dal prossimo 18 giugno, della nuova legge di riforma, l’amministratore di condominio è obbligato a rientrare dei mancati incassi emettendo un decreto ingiuntivo nei confronti delle famiglie morose – dice Zanni – non appesantendo quindi di ulteriori spese gli altri condomini, come è avvenuto finora”.
http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/riccardo-galli-opinioni/condominio-aumentano-morosi-18-giugno-saranno-stanati-1574219/
ELENCO NAZIONALE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Centro Studi Giuridico ed Economico Polibio
TESSERA PER AGGIORNAMENTI
Corsi di aggiornamento periodici obbligatori
ATTESTATO E TIMBRO
Attestato valido ai sensi della Legge 220/2012
CERTIFICAZIONI DI QUALITA'
Peparazione agli esami per le cetificazioni di qualità UNI 10801
FORMAZIONE
Corsi aggiornati alla L. 220/2012 e aggiornamento periodico
Visualizzazione post con etichetta RECUPERO CREDITI. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta RECUPERO CREDITI. Mostra tutti i post
martedì 28 maggio 2013
sabato 4 maggio 2013
Condominio:la Cassazione rende nulle le maxi-multe ai condomini morosi
10:28
RECUPERO CREDITI
La Cassazione- Seconda sezione civile, con sentenza 10196/2013, ha porto la mano in favore dei ritardatari cronici con i pagamenti delle spese e degli oneri condominiali, decretando che le sanzioni eccedenti gli interessi legali (le cosiddette supermulte) possano essere fissate solo eventualmente nel regolamento contrattuale condominiale, ma assolutamente non possano essere stabilite dall’assemblea dei comproprietari in qualità di misure “ritorsive” nei confronti dei vicini morosi.
Le prassi illegittime utilizzate per ammonire gli smemorati del pianerottolo sembrano lasciare completamente impregiudicato, al momento, l’altro fronte delle sanzioni ipertrofiche, in base al quale le stesse sono giudicate conciliabili con le direttive e soprattutto con le soglie prefigurate dalla normativa anti usura (legge 108/1996). La questione trattata dalla Seconda civile, rifiutando il ricorso da parte del condominio creditore, aveva ad oggetto una lottizzazione dei primi anni ’90 nella quale un comproprietario risultava sanzionato dal consorzio per i gravosi ritardi nei pagamenti delle quote corrispondenti ad un avanzamento dei lavoratori.
I comproprietari, col favore di una delibera assembleare del tutto ignorata, avevano fatto appello diretto al pretore territoriale il quale aveva emesso la condanna del soggetto moroso al versamento delle quote, di otto anni antecedenti, con tanto di aggravio degli interessi pari al 20% su base annua. Una decisione dunque amara per il ritardatario, ma che venne completamente ribaltata a distanza di soli cinque anni dalla Corte d’Appello di Roma, responsabile di aver contratto gli interessi entro il fondo del tasso legale, ordinando altresì la rifusione delle spese di giudizio.
E oggi la delibera, fulcro originario della controversia, secondo il parere espresso dalla Suprema Corte sarebbe investita da completa nullità (e non da mera annullabilità), perché non risultata rientrante nelle mansioni ascrivibili all’assemblea. Come da giurisprudenza appurata infatti, (da ultimo si cita la Cassazione Sezione II, 10929/11) la prescrizione di interessi moratori nei confronti di condomini con a carico ritardi nei pagamenti delle quote condominiali, si apprende dalla sentenza 10196/2013, può trovare inserimento solo ed esclusivamente all’interno di un regolamento contrattuale, dietro unanime approvazione.
Il vizio di partenza insito alla delibera oggetto di discussione arriva a tirare in ballo, stravolgendole, anche tutte le risoluzioni adottate in successione: la nullità decretata inficia le conseguenti delibere in particolare nella parte in cui, entro la ripartizione degli oneri di gestione tra i consorziati in relazione ad ogni singolo anno, esse hanno considerato applicabile il medesimo tasso di mora pari al 20%. Intervenendo il vizio di nullità poi, il condomino oggetto della sanzione non risulta nemmeno vincolato ai terminali di impugnazione come indicati dall’articolo 1137 del codice civile (“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento del condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di 30 giorni”), bensì potendo far valere la contestazione in qualsiasi momento.
La sentenza della Cassazione di ieri, causa ragioni di inammissibilità, lascia scoperte altre due questioni degne di nota. La prima ha a che fare con il tasso legale varato dal giudice rispetto al quale, non essendo offerti chiarimenti alcuni, ci si domanda se, annullata la maxi sanzione assembleare, possa subentrare quello leggermente più basso (del 12%) previsto dallo statuto consortile, nonostante la circostanza non fosse stata contestata nel giudizio di merito. La seconda diatriba che sembra rimanere insoluta riguarda invece la compatibilità del tasso fissato dallo statuto qualora venga oltrepassato il limite soglia degli interessi usurari (legge108/1996).
A ridosso dell’entrata in vigore delle riforma che tocca proprio il condominio (legge 220/2012), pienamente legittimante le sanzioni per violazione al regolamento condominiale, la sentenza 10196/2013 scaturita ieri fa appello ad un principio fondato sull’unanimità il quale potrebbe arrivare ad incidere persino sul sistema dispositivo, rimasto aspecifico nel testo di riforma, di tutte le sanzioni.
http://www.leggioggi.it/2013/05/03/condominiola-cassazione-rende-nulle-le-maxi-multe-ai-condomini-morosi/
Iscriviti a:
Post (Atom)