L’altra faccia della medaglia. Mancano solo una paio di mesi. La 
nuova legge di riforma sul condominio, all’art.1138 del codice civile, 
dispone che "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o
 detenere animali domestici". Sicuramente la norma rappresenta un passo 
in avanti nei confronti dei diritti degli animali e dei rispettivi 
proprietari, ma apre la porta anche ad una serie di problemi 
strettamente connessi alla detenzione dei medesimi all’interno di spazi 
comuni e proprietà esclusive.
 
Ordinanze del Ministero. Una prima ordinanza, la n° 9/2004, introdusse 
l’obbligo per i proprietari di 17 razze canine, considerate pericolose, 
di dotarsi obbligatoriamente di un assicurazione per cani. La finalità 
era quella di tutelarsi da eventuali danni causati a terzi, pena una 
multa di 206 euro o addirittura l’arresto per tre mesi. Questa ordinanza
 ministeriale fu molto criticata in quando si faceva notare che non 
esistono razze aggressive ma cani aggressivi o diventati tali perché 
educati male o non gestiti bene dal padrone. Successivamente, con 
l’ordinanza del 3 marzo 2009, fu eliminata la c.d. black list, 
stabilendo che il proprietario di un cane è sempre responsabile del 
benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia
 civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e 
cose provocati dall’animale stesso. Quindi la lista delle razze per le 
quali era obbligatoria l’assicurazione fu comunque tolta lasciando ai 
veterinari e medici di pronto soccorso l’obbligo disegnalare cani 
mordacio episodi di lesioni riconducibili ad attacchi di cani aggressivi
 o mordaci che comporta l'iscrizione degli autori in un apposito 
registro e contestualmente l'obbligo per i proprietari di stipulare una 
polizza assicurativa contro danni a terzi.
Anagrafe canina. Si tratta di un registro nazionale alimentata dalle 
singole anagrafe territoriali, che intende fornire i riferimenti utili 
per rintracciare il luogo di registrazione degli animali  e il loro 
legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del 
cittadino. Secondo le norme vigenti, ai proprietari di tutti i cani 
spetta, inoltre, l’obbligo di registrare l’animale all’anagrafe canina, 
che identifica i cani con un tatuaggio o con un microchip; vaccinarlo; 
munirlo di passaporto europeo per spostarsi all’interno della comunità 
europea; applicare la museruola e il guinzaglio nelle vie o in altri 
luoghi pubblici e nei locali pubblici. L’iscrizione è obbligatoria ai 
sensi della legge n°281 del 1991 successivamente è stata chiarito questo
 obbligo dall’Ordinanza 6 agosto 2008 poi prorogata con un’altra 
Ordinanza del 21 luglio 2010.
Articolo 2052 del codice civile. La norma stabilisce che il proprietario
 di un animale, o chi se ne occupa, ne è responsabile per la legge per 
gli eventuali danni provocati dal suo animale. Se sprovvisti di una 
specifica assicurazione per cani, si risponde personalmente dei danni.
Perché assicurare il proprio cane? Per tutelarci dai danni che possono 
eventualmente causare i nostri cani e gatti abbiamo solo uno strumento: 
stipulare una apposita assicurazione. Le principali compagnie 
assicurative propongono, già da tempo, polizze specifiche su animali. 
Come abbiamo visto ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. il proprietario di 
un animale è responsabile dei danni causati dal proprio animale, sia 
quando è sotto la sua sorveglianza sia nel caso fosse sfuggito al 
controllo.  Vi sono molte sentenze che hanno condannato il proprietario 
del cane poco diligente. Una sentenza, la n° 4672 del 3 febbraio 2009, 
emessa dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che il proprietario che 
non custodisce adeguatamente l’animale, risponde dei danni causati a 
terzi. Nel caso di specie non aveva usato una particolare cautela nella 
gestione del suo cane all’interno del cortile condominiale facendolo 
giocare a palla senza limitarlo né con un guinzaglio, né con una 
museruola.
 
Il Tribunale di Bari con sentenza del 12-04-2006 ha ritenuto 
responsabile il condominio ex art. 2043 c.c. nei confronti del condomino
 – terzo danneggiato – per non aver provveduto a rimuovere gli 
escrementi prodotti dal suo cane (nella specie un pastore tedesco) e di 
non aver impedito di abbaiare ripetutamente durante le ore notturne. Il 
giudice barese, in questo caso, ha ritenuto responsabile tutta la 
collettività condominiale per non aver impedito che le immissioni 
olfattive e sonore fossero prodotte dal cane di proprietà di un 
condomino con continuità e sistematicità tanto da pregiudicare la 
tranquillità nell’edificio condominiale anche nelle ore notturne. Per 
tali motivi il giudice dichiara responsabile il condominio ex art 2403 
c.c. per non aver inibito la condotta illecita del condomino 
proprietario del cane, provocando un inevitabile danno sotto il profilo 
psicologico e ed in genere alla salute fisica a tutta la collettività 
condominiale. Un decisione analoga nel suo genere è stata emessa dal 
Tribunale di Gorizia del 24 settembre 2001, il quale ha ritenuto 
responsabile una condomina per non aver impedito l’eliminazione di 
persistenti aggressioni olfattive di origine felina, particolarmente 
sgradevole, che provocano uno stato di disgusto, irritazione ed ansia 
che non possono non ricevere, dal punto di vista risarcitorio, un 
trattamento analogo dai danni provocati dalle immissioni acustiche.
 
Quanto mi costa? In Italia ad oggi solo il 10% dei possessori di animali
 domestici risultano aver stipulato una polizza assicurativa. Con 
l'introduzione della nuova legge questa nuova voce di spesa, sarà 
inserita nel budget familiare. Quindi avere dei cani e gatti in 
condominio avrà inevitabili ricadute anche di carattere economico. 
Diverse assicurazioni, hanno nel loro portafoglio, questa tipologia di 
contratto. Le “polizze cane” hanno diversi costi a seconda della razza 
da assicurare. Nonostante la legge non preveda una lista nera che 
indichi l'obbligatorietà di stipulare una polizza assicurazione per 
certe razze, in certi casi esiste una oggettiva maggiore pericolosità 
dovuta alla natura aggressiva di alcune razze. Per tali motivi qualche 
assicurazione applica delle tariffe diverse o applica dei limiti di 
qualche tipo. Alcune compagnie non stipulano polizze per particolari 
razze considerate “pericolose”. In merito alle tariffe si parte da 30/ 
40 euro all'anno fino a 100,00 euro che contengono anche la copertura 
veterinaria e la tutela legale. 
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1400.ashx
 

 






 
 
 
 
 
