In riferimento all’apertura di una porta sul muro condominiale da
parte di un condomino ed alla proponibilità di un’azione legale nei
confronti di quest’ultimo, si osserva quanto segue. In primo luogo per
quanto attiene alla legittimazione attiva di una simile azione,
l’amministratore di condominio avrebbe la piena legittimazione ai sensi
dell’art. 1130 c.c. ad agire al fine di esperire tutti gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Accertato ciò, si osserva che pur essendo vero che i condomini di un
edificio, come l’amministratore loro rappresentante istituzionale, hanno
sulle parti comuni dell’edificio stesso, il possesso e quindi hanno
diritto ad agire per la tutela possessoria in relazione ad atti compiuti
da un condomino che interessino l’edificio comune, tuttavia la
giurisprudenza ha elaborato diverse casistiche che interessano il caso
di specie ed in particolare l’art. 1102 c.c, il quale concerne
l’utilizzo della cosa comune da parte di uno dei condomini. Detta norma
prevede in linea generale che ciascun condomino possa servirsi della
cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Dalla
lettura di detta norma unitamente al coordinato disposto dell’art. 1120
c.c., che vieta a ciascun condomino di eseguire opere che rechino danno
alle parti comuni, sembrerebbe che nulla osti alla proposizione di
un’azione legale nei confronti del condomino che operi in tal senso.
Tuttavia proprio l’elaborazione giurisprudenziale formatasi sull’art.
1102 c.c. prevede che “l’apertura di varchi e l’installazione di porte o
cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio
condominiale eseguiti da uno dei condomini per creare un nuovo accesso
all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, di massima, non
integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli
altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità
di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell’art.1102, comma 1,
c.c. (cfr. Giust.civ.Mass.94, 580), sempre che tali modificazioni non
pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato
condominiale” (cfr. Giust.civ. Mass.2003, f.10). Ed ancora “il principio
della comproprietà del muro comune di un edificio legittima il singolo
condomino ad apportare ad esso, anche se muro maestro, tutte le
modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una
peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri
condomini e quindi a procedere all’apertura nel muro di un varco di
accesso ai locali di sua proprietà esclusiva, a condizione di non
impedire agli altri condomini la prosecuzione dell’esercizio dell’uso
del muro, ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi”
(cfr. Giust.civ. Mass.1998, 364). Si ritiene, pertanto, che si debba
valutare la fattispecie del caso concreto se si possa configurare
un’alterazione al decoro architettonico dell’edificio (ad es. se
l’apertura è stata operata non su di una facciata esterna, bensì
all’interno dell’edificio).
Altro caso in cui la giurisprudenza ha previsto la facoltà di agire nei
confronti del condomino che abbia operato un varco sul muro
condominiale, è quando detta apertura consenta la comunicazione con un
fabbricato distinto da quello condominiale, in quanto si andrebbe a
costituire una servitù a favore di un bene estraneo al condominio (cfr.
Giust. Civ. Mass.1992). Ovviamente le sentenze della Suprema Corte di
Cassazione, nel nostro ordinamento giudiziario, non vincolano il Giudice
e possono essere soggette ad evoluzioni interpretative anche da parte
della giurisprudenza di merito ad opera, quindi, del Tribunale.
http://www.legaliperte.it/condominio/condomino-e-muro-condominiale/