mercoledì 17 aprile 2013

Condomino e muro condominiale. E’ possibile aprire una porta su un muro condominiale?

In riferimento all’apertura di una porta sul muro condominiale da parte di un condomino ed alla proponibilità di un’azione legale nei confronti di quest’ultimo, si osserva quanto segue. In primo luogo per quanto attiene alla legittimazione attiva di una simile azione, l’amministratore di condominio avrebbe la piena legittimazione ai sensi dell’art. 1130 c.c. ad agire al fine di esperire tutti gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Accertato ciò, si osserva che pur essendo vero che i condomini di un edificio, come l’amministratore loro rappresentante istituzionale, hanno sulle parti comuni dell’edificio stesso, il possesso e quindi hanno diritto ad agire per la tutela possessoria in relazione ad atti compiuti da un condomino che interessino l’edificio comune, tuttavia la giurisprudenza ha elaborato diverse casistiche che interessano il caso di specie ed in particolare l’art. 1102 c.c, il quale concerne l’utilizzo della cosa comune da parte di uno dei condomini. Detta norma prevede in linea generale che ciascun condomino possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Dalla lettura di detta norma unitamente al coordinato disposto dell’art. 1120 c.c., che vieta a ciascun condomino di eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, sembrerebbe che nulla osti alla proposizione di un’azione legale nei confronti del condomino che operi in tal senso. Tuttavia proprio l’elaborazione giurisprudenziale formatasi sull’art. 1102 c.c. prevede che “l’apertura di varchi e l’installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominiale eseguiti da uno dei condomini per creare un nuovo accesso all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, di massima, non integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell’art.1102, comma 1, c.c. (cfr. Giust.civ.Mass.94, 580), sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale” (cfr. Giust.civ. Mass.2003, f.10). Ed ancora “il principio della comproprietà del muro comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso, anche se muro maestro, tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e quindi a procedere all’apertura nel muro di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva, a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell’esercizio dell’uso del muro, ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi” (cfr. Giust.civ. Mass.1998, 364). Si ritiene, pertanto, che si debba valutare la fattispecie del caso concreto se si possa configurare un’alterazione al decoro architettonico dell’edificio (ad es. se l’apertura è stata operata non su di una facciata esterna, bensì all’interno dell’edificio). Altro caso in cui la giurisprudenza ha previsto la facoltà di agire nei confronti del condomino che abbia operato un varco sul muro condominiale, è quando detta apertura consenta la comunicazione con un fabbricato distinto da quello condominiale, in quanto si andrebbe a costituire una servitù a favore di un bene estraneo al condominio (cfr. Giust. Civ. Mass.1992). Ovviamente le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, nel nostro ordinamento giudiziario, non vincolano il Giudice e possono essere soggette ad evoluzioni interpretative anche da parte della giurisprudenza di merito ad opera, quindi, del Tribunale. 

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