mercoledì 27 febbraio 2013

L’avvocato può fare l’amministratore di condominio: il CNF ci ripensa

Con un parere dello scorso 20 febbraio, la Commissione consultiva presso il CNF ha chiarito che l’avvocato può continuare a svolgere l’attività di amministratore di condominio. La questione era sorta, qualche settimana fa, a seguito della famigerata FAQ 32, con cui, sul proprio sito, il Consiglio Nazionale Forense aveva espresso parere negativo sulla compatibilità tra le due attività. La riforma forense e la novella sul condominio, infatti, avrebbero escluso ogni possibile interferenza tra i due uffici (leggi “CNF: l’amministratore di condominio è incompatibile con l’attività di avvocato”). Pace fatta. L’incompatibilità sembra ora scampata. La Commissione consultiva, ritornando sui propri passi, ha precisato che la nomina quale amministratore di condominio non instaura un rapporto di subordinazione né un’attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente. Il condominio infatti è un ente di gestione privo di personalità giuridica. Non trattandosi quindi di impresa, si deve concludere che l’amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini). L’attività stessa di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione. http://www.laleggepertutti.it/24698_lavvocato-puo-fare-lamministratore-di-condominio-il-cnf-ci-ripensa