Art. 1
Denominazione e scopi - E' costituita la "Associazione ELENCO NAZIONALE
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO POLIBIO", in abbreviato “ENACOP”, sita in
Napoli, piazza Vanvitelli 15 Napoli ed ha lo scopo di riunire i professionisti
che si occupano di gestione e amministrazione di condomini e tutela la figura
professionale dell'amministratore di condominio.
Ha come altre sedi : Via di Santa Prisca 8 - Roma e Via San Leonardo 6 - Lagonegro (Pz).
Ha come altre sedi : Via di Santa Prisca 8 - Roma e Via San Leonardo 6 - Lagonegro (Pz).
In particolare,
l'ENACOP :
- ha carattere professionale e natura
privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva e non ha scopo di
lucro;
- gestisce, amministra e offre consulenza
su amministrazione di condomini.
- non contempla attività riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del C.C., e
non rientrano nello svolgimento di una professione sanitaria o di attività o
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative;
- lo statuto e clausole associative
garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la
dialettica democratica tra associati, l’osservanza di principi deontologici;
- promuove la formazione permanente degli
iscritti, anche attraverso specifiche iniziative;
- ha adottato un codice di condotta ai
sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo, ha individuato sanzioni
disciplinari da irrogare per violazioni del medesimo, vigila sulla condotta
professionale degli associati;
- promuove forme di garanzia a tutela dell’utente;
L’associazione
rispetta, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7
della legge 220/2012
- promuovere e tutelare la figura professionale dell'amministratore di condominio;
- riunire i professionisti che si occupano di amministratore di condominio in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle competenze individuali e professionali;
- verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale effettuata;
- favorire la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale degli amministratori di condominio attraverso attività di informazione, scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale;
Propone di
realizzare le seguenti attività specifiche:
- diffondere informative riguardanti sia
le disposizioni legislative, le ricerche nel settore e le esperienze
professionali, sia le informazioni sui soci e i loro indirizzi, nonché tutto
ciò che possa coinvolgere e interessare l'intervento dei professionisti
dell'amministrazione del condominio;
- organizzare incontri formativi;
- favorire l'elaborazione di un codice
deontologico comune e norme professionali di categoria.
L'ENACOP non ha
scopo di lucro. La durata della vita dell'associazione è indeterminata salvo
scioglimento.
L'ENACOP, nel
perseguimento degli scopi sociali, potrà collaborare con enti pubblici e
privati per la programmazione e la realizzazione di iniziative che rientrino
nelle finalità dell'Associazione stessa. Qualora sia ritenuto opportuno
L'ENACOP potrà collaborare ed appoggiarsi ad altre associazioni che perseguono
analoghe finalità.
Art. 2 - Soci. I soci sono di due categorie:
promotori ed effettivi. Possono aderire all’Associazione coloro che hanno
compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano frequentato un corso base per
amministratore di condominio tra quelli approvati dall'ENACOP, nonché coloro
che possano dimostrare di esercitare la professione di amministratore di
condominio nel rispetto dei criteri fissati nel presente statuto.
L'ammissione dei
nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda
dell'interessato. L'iscrizione nel Libro dei Soci avviene al momento della
delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Non è consentita la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Soci promotori: sono soci promotori le persone fisiche che hanno partecipato
alla costituzione dell' Associazione ELENCO NAZIONALE AMMINISTRATORI DI
CONDOMINIO POLIBIO. I soci promotori si impegnano a rispettare lo statuto.
Soci effettivi: sono
soci effettivi le persone fisiche che partecipano all'attività di
amministrazione di condomini. I soci effettivi si impegnano a rispettare lo
statuto, il regolamento e le prescrizioni di legge.
La qualità di
socio promotore o effettivo si perde per esclusione e per recesso. Il recesso è
consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento e deve essere comunicato al
Consiglio Direttivo per lettera raccomandata. L'esclusione è deliberata per
qualsiasi socio, nei confronti di coloro che danneggino moralmente e
materialmente L'ENACOP e nei confronti di coloro per cui sia stato accertato da
parte del Consiglio Direttivo ed effettivamente dimostrato il mancato rispetto
del presente statuto.
Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari . L'ENACOP trae i mezzi per
finanziare la propria attività: dalle quote associative annue, da
contributi straordinari dei soci in denaro o beni determinati dall'Assemblea,
da sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali,
Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi, da donazioni,
elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti
pubblici e privati, italiani e stranieri, dall'eventuale svolgimento di
attività commerciali finalizzate agli scopi di cui all'art.1. Il patrimonio
dell'ENACOP è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell''ENACOP e
da ogni residuo di esercizio. E' vietata la distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'ENACOP, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge. L'ENACOP potrà ricorrere al credito pubblico e privato
sotto forma di prestiti, mutui, anticipazioni su fatture e contributi, scoperti
di conto corrente e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività, eventuali
prestiti da parte dei soci ad amministratori sono da ritenersi infruttiferi. Le
quote associative sono dovute per l'anno solare. Le quote associative sono
dovute dai vecchi soci entro mesi uno dalla data di approvazione del bilancio
preventivo e dai nuovi soci entro quindici giorni dalla delibera di
accettazione della domanda. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Coloro che diventano
soci nel corso dell'anno solare sono tenuti al versamento della quota per intero.
I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti, receduti o
esclusi non saranno rimborsati. Il mancato versamento della quota associativa
nei termini previsti comporta il recesso. In caso di scioglimento dell'ENACOP
per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altre
associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto
degli art. 31 e 32 del Codice Civile.
Art. 4 - Organi
sociali. Sono organi dell'ENACOP: il Presidente, il Vice Presidente, il
Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Comitato dei Promotori, l'Assemblea dei
soci. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 5 - Il
Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'ENACOP è il Presidente del
Consiglio Direttivo e viene eletto all'interno dei suoi membri. Il Presidente
dell'Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed
in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'ENACOP,
secondo lo scopo statutario. Per l'apertura e la chiusura di conti correnti
bancari o postali o per operazioni finanziarie il Presidente dispone su
delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina limiti e poteri. Il
Presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del
Consiglio Direttivo entro trenta giorni.
Art. 6 - Il Vice Presidente Il Vice Presidente
è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di impedimento, di assenza o di negligenza nel rispetto
dello statuto e del regolamento. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente
durante il periodo di carica, ne assume compiti e poteri fino a nomina di un
nuovo Presidente da realizzarsi entro trenta giorni.
Art. 7 - Il Tesoriere. Il tesoriere è eletto
all'interno del Consiglio Direttivo. E' il responsabile del controllo
amministrativo dell'ENACOP. Provvede al corretto mantenimento dei libri
contabili e sociali, aggiorna il Presidente sull'andamento economico e
finanziario dell'ENACOP
Art. 8 - Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo è composto da n 7 membri, eletti dall'Assemblea dei soci
all'interno dei soci Promotori ed Effettivi dell'ENACOP stessa. I membri eletti
devono accettare formalmente l'incarico ricevuto. La nomina a membro del
Consiglio Direttivo può essere revocata con le stesse modalità della elezione.
Il Consiglio rimane in carica per cinque esercizi sociali. Nella sua prima
adunanza il Consiglio Direttivo nomina all'interno dei suoi membri, il
Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Nel caso venga a mancare un
membro del Consiglio Direttivo durante il periodo di carica, questo dovrà essere
reintegrato da apposita delibera del Consiglio Direttivo, tenuto conto del
primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione: attua le deliberazioni
dell'Assemblea Generale; definisce il programma dell'ENACOP e ne cura
l'attuazione; determina le quote associative annue; nomina i responsabili per
particolari incarichi; delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
presenta all'Assemblea dei Soci lo schema di bilancio consuntivo e preventivo
ed i programmi di lavoro; procede all'assunzione di impiegati e dipendenti,
determinandone la retribuzione; redige e modifica il regolamento interno da
presentare all'approvazione della Assemblea dei Soci; redige e propone
modifiche al presente statuto; propone lo scioglimento dell'ENACOP; delibera su
ogni questione di rilevante interesse per l'ENACOP. Il Consiglio si riunisce
tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta motivata al Presidente da almeno due dei suoi membri e comunque
almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio annuale consuntivo, di
quello preventivo e per le determinazione dell'ammontare delle quote sociali.
In caso di richiesta di convocazione motivata da parte di almeno due membri, il
Presidente deve convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta formulata per lettera raccomandata. Il Consiglio
direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi
membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità delle
votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio.
Il Consiglio
direttivo si convoca mediante lettera raccomandata dell'Avviso di Convocazione
contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima di quello
stabilito per l'adunanza. All'interno del Consiglio Direttivo non è consentita
la rappresentanza per delega. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano
d'età. Colui che presiede il Consiglio nomina al suo interno un segretario.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale, che verrà sottoscritto da colui che presiede e dal Segretario. Il
verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere a disposizione dei
soci per consultazione presso la sede sociale.
Art. 9 - Il
Comitato dei Promotori. Il Comitato dei Promotori è un organo consultivo. E'
composto da tutti i Soci Promotori. Il Comitato dei Promotori si riunisce almeno
una volta l'anno su convocazione del Presidente dell'ENACOP. Esso delibera
sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci Promotori, rivolge raccomandazioni
al Consiglio Direttivo sull'attività dell'ENACOP. Esprime pareri su questioni
di particolare rilievo che gli siano sottoposte dal Consiglio Direttivo, in
particolare deve esprimere un parere sulle modifiche da apportare allo statuto,
al regolamento e sullo scioglimento anticipato dell'ENACOP. Il parere del
Comitato dei Promotori non è vincolante. Il Comitato dei Promotori è
validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
membri e delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la rappresentanza
per delega.
Art. 10 - Assemblea dei soci.
E' l'organo sovrano dell'ENACOP. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e
straordinaria. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci è composta da
tutti i soci promotori e effettivi dell'ENACOP.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta
all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Per particolari esigenze l'assemblea di approvazione del bilancio può essere
convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea
Ordinaria ha funzione consultiva sull'attività dell'ENACOP, approva il bilancio
consuntivo e preventivo, elegge e reintegra il Consiglio Direttivo. L'Assemblea
Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell'ENACOP di propria
iniziativa, su richiesta scritta e motivata del Consiglio Direttivo o su
richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi
ultimi due casi il Presidente dell'ENACOP deve convocare l'assemblea entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'Assemblea Ordinaria
si convoca mediante lettera raccomandata o fax dell'Avviso di Convocazione
contenente l'ordine del giorno, inviati almeno quindici giorni prima di quello
stabilito per l'adunanza.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria tutti i soci
Promotori ed Effettivi iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in
regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio può rappresentare
all'interno della Assemblea Ordinaria un altro socio anche se membro del
Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito alla
responsabilità dei consiglieri. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente e, in
assenza di entrambi, il Presidente è scelto e nominato dall'Assemblea stessa
nell'ambito del Comitato Direttivo. Colui che presiede l'Assemblea nomina un
Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede
l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto
di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale
firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale
delle riunioni dell'Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per
la consultazione presso la sede legale. Le Assemblee Ordinarie sono validamente
costituite, se regolarmente convocate, in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati. Le Assemblee Ordinarie deliberano con la maggioranza dei voti
dei soci intervenuti o rappresentati.
L'Assemblea Straordinaria delibera su: modifica dello statuto,
approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'ENACOP. L'Assemblea
Straordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell'ENACOP di propria
iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta
scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due
casi il Presidente dell'ENACOP deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta, inviata per raccomandata o fax.
L'Assemblea Straordinaria si convoca mediante lettera raccomandata o fax
dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviati almeno
quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Hanno diritto ad
intervenire all'Assemblea Straordinaria tutti i soci iscritti da più di quattro
mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali.
Nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria non è consentita la rappresentanza per
delega.
L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente. Colui che presiede l'Assemblea
nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi
presiede l'Assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento
all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle
riunioni della Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la
consultazione presso la sede legale. Le Assemblee Straordinarie, se
regolarmente convocate, sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli
associati e deliberano a maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Per
assumere decisioni relative a modifica dello statuto, approvazione e modifica
del regolamento, scioglimento dell'ENACOP è necessario il parere non vincolante
espresso dal Comitato dei Promotori. In caso di scioglimento dell'ENACOP,
l'Assemblea Straordinaria dei Soci, assumendo la deliberazione definitiva di messa
a liquidazione, nominerà uno o più liquidatori.
Art. 11 -
Esercizio Sociale - Bilancio. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio
Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per la approvazione il
rendiconto economico finanziario, la relazione sulla gestione e il bilancio
preventivo. Il suddetto termine può essere prorogato di tre mesi in caso di
particolari necessità, nei quindici giorni precedenti alla data di convocazione
dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. Una copia del rendiconto
economico-finanziario, della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo
devono essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede
legale.
Art. 12 - Disposizioni generali e finali. In
caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad Enti senza scopi
di lucro operanti con analoghe finalità.
Art. 13 - Controversie Le controversie che
dovessero insorgere all'interno dell'ENACOP dovranno essere prioritariamente
sottoposte a un tentativo di mediazione effettuato da un professionista scelto
all'esterno dell'ENACOP e votato dall'Assemblea dei Soci.
Solo nel caso in
cui i tentativi di mediazione non raggiungano lo scopo si farà riferimento alle
disposizioni di legge in materia.
L'amministratore
di condominio è l'organo che esegue la volontà condominiale e può essere scelto
tra gli stessi condomini o inquilini oppure tra terzi estranei al condominio
1. Formazione
professionale. l'amministratore di condominio è obbligato ad acquisire
conoscenza e formazione continua, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli
standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è
obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione
specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.
2. Formazione
permanente. E' importante che gli amministratori di condominio continuino la
loro formazione professionale attraverso tutto il periodo del loro servizio
attivo. L'amministratore di condominio dovrebbe rimanere informato
approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche
scientifiche, e disposizioni nazionali per la pratica della gestione
condominiale nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua
e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita
professionale.
3. Accompagnamento
professionale. Un amministratore di condominio esperto dovrebbe cooperare alla
formazione di nuovi amministratori di condominio, incluso il servizio di
accompagnamento professionale.
A. Corso di base abilitante alla professione di
amministratore di condominio (art. 25 comma 1 lettera g della legge 220/2012)
La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità
teoriche sia pratiche.
B. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle
capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione
dell'amministratore di condominio.
L'insieme delle
conoscenze su:
- significato, costituzione,
scioglimento, norme di riferimento, parti e impianti comuni del condominio ;
- nomina, revoca, requisiti,
soggetto fiscale, compiti, rappresentanza, responsabilità, riscossioni quote,
retribuzione dell'amministratore di condominio;
- convocazione, costituzione,
svolgimento, redazione verbale,presidente e segretario, deleghe, maggioranza
richiesta, delibere nulle e annullabili, impugnazioni delle assemblee
condominiali;
- capacità di redazione del bilancio preventivo e consuntivo, libro giornale e
libro mastro, contabilità di condominio, documentazione di condominio;
- criteri, manutenzione
ordinaria e straordinaria, ripartizione inquilino/proprietario, lastrici
solari, spese scale e tutte le singole fattispecie, delle ripartizioni delle
spese;
- approvazione, criteri,
coefficienti, revisione, modifica, contenuti delle tabelle millesimali e
regolamento di condominio
- conoscenza del codice
fiscale, 770, F24, quadro AC e comunicazione anagrafe tributaria,
ristrutturazione edilizia e tecnica delle comunicazioni da inviare, per gli
adempimenti fiscali periodici e estemporanei;
- verifica, controlli,
adeguamento, prevenzione incendi, assicurazione degli impianti di condominio
- gestione cantieri
temporanei e mobili, ruolo dell’amministratore, redazione contratto di appalto
per la ristrutturazioni dello stabile;
- normativa (L. 220/2012),
giurisprudenza e dottrina e aspetti fiscali agevolativi del condominio;
- trattazione delle più
importanti questioni e controversie pratiche su cortile e parcheggi, immissione
fumi e rumori, decoro architettonico e facciata, antenne, ascensori,
innovazioni ;
- conoscenza e utilizzo
software per la gestione condominio on-line per la trasparenza;
1. Rapporto di colleganza in genere. L’Associato
deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al
rispetto, correttezza e lealtà.
2. L’associato al quale viene richiesta la
disponibilità ad amministrare uno stabile, prima di dare il proprio assenso,
avrà cura acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una
corretta valutazione delle problematiche esistenti.
3. L’Associato deve adoperarsi per far
corrispondere al collega eventuali crediti vantati e risultanti dai bilanci
consuntivi del cliente amministrato.
4. Nel caso di consegne per cessato incarico
l’associato dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. E’ fatto divieto all’associato verificare e
controllare l’operato del collega negli esercizi di sua competenza in assenza
di contestazioni salvo eventuale mandato deliberato e autorizzato dal cliente e
comunque previa comunicazione al collega stesso. Eventuali incomprensioni
personali tra colleghi non dovranno essere oggetto di segnalazione al cliente
6. L’Associato sottoposto a verifica potrà
chiedere supporto all’organo direttivo dell'associazione.
7. Rapporti con l’Associazione. L’Associato ha
il dovere di collaborare con l'associazione per l’attuazione delle
finalità istituzionali e aver rispetto delle cariche dirigenziali
8. L’Associato chiamato a far parte del gruppo
dirigenziale dell’Associazione deve adempiere all’incarico con diligenza,
imparzialità e nell’interesse della stessa
9. I rapporti con i dirigenti devono essere
improntati alla dignità e al reciproco rispetto.
10. Rapporti con i collaboratori dello studio. L’Associato deve consentire ai
propri collaboratori di studio di migliorare la preparazione professionale.
11. L’Associato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi
sull’attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta
e suoi presunti errori o incapacità.
12. Consulenze a terzi. L’Associato ha il diritto/ dovere di effettuare
consulenza a terzi previa corresponsione di un compenso adeguato .Qualora
nell’espletamento dell’incarico professionale l’associato si trovasse a dover
criticare l’operato di un collega dovrà tenere un comportamento improntato ai
principi di equità correttezza e trasparenza
13. Privacy: l'amministratore di condominio deve mantenere le informazioni
confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni
di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche,
formazione professionale, o elenchi statistici.
Art. 18 - Sistema di attestazione 1. Al fine
di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi
professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri
iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio
rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione
del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla
partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di
qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare
nell'esercizio dell'attività' professionale ai fini del mantenimento
dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione
all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte
del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo
accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 2. Le
attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per
l'esercizio dell'attività' professionale.
Gli iscritti alla
ENACOP devono possedere i requisiti dell'art 25 della legge 220/2012 e cioè
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti
contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,
nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di
prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco
dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione
iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo
comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini
dello stabile. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio
anche societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i
requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli
amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di
amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo
comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino
puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un
anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di
amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del
primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Art. 20 -
Certificazione di conformità a norme tecniche UNI 1. ENACOP collabora
all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività
professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi
tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase
dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità,
democraticita' e trasparenza. ENACOP Può promuovere la costituzione di
organismi di certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel
rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e professionalita'
previsti dalla normativa vigente.
Per tutto quanto
non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia agli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile.
Napoli 01.06.2013