STATUTO

ASSOZIAZIONE ELENCO NAZIONALE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO POLIBIO

Art. 1 Denominazione e scopi - E' costituita la "Associazione ELENCO NAZIONALE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO POLIBIO", in abbreviato “ENACOP”, sita in Napoli, piazza Vanvitelli 15 Napoli ed ha lo scopo di riunire i professionisti che si occupano di gestione e amministrazione di condomini e tutela la figura professionale dell'amministratore di condominio.
Ha come altre sedi : Via di Santa Prisca 8 -  Roma e Via San Leonardo 6 - Lagonegro (Pz).
In particolare, l'ENACOP  :
-  ha carattere professionale e natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva e non ha scopo di lucro;
- gestisce, amministra e offre consulenza su amministrazione di condomini.
- non contempla attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del C.C., e non rientrano nello svolgimento di una professione sanitaria o di attività o mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
- lo statuto e clausole associative garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra associati, l’osservanza di principi deontologici;
- promuove la formazione permanente degli iscritti, anche attraverso specifiche iniziative;
ha adottato un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo, ha individuato sanzioni disciplinari da irrogare per violazioni del medesimo, vigila sulla condotta professionale degli associati;
- promuove forme di garanzia a tutela dell’utente;

L’associazione rispetta, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 220/2012
  • promuovere e tutelare la figura professionale dell'amministratore di condominio;
  • riunire i professionisti che si occupano di amministratore di condominio in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle competenze individuali e professionali;
  • verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale effettuata;
  • favorire la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale degli amministratori di condominio attraverso attività di informazione, scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale; 
Propone di realizzare le seguenti attività specifiche:
-  diffondere informative riguardanti sia le disposizioni legislative, le ricerche nel settore e  le esperienze professionali, sia le informazioni sui soci e i loro indirizzi, nonché tutto ciò che possa coinvolgere e interessare l'intervento dei professionisti dell'amministrazione del condominio;
- organizzare incontri formativi;
- favorire l'elaborazione di un codice deontologico comune e norme professionali di categoria.
L'ENACOP non ha scopo di lucro. La durata della vita dell'associazione è indeterminata salvo scioglimento.
L'ENACOP, nel perseguimento degli scopi sociali, potrà collaborare con enti pubblici e privati per la programmazione e la realizzazione di iniziative che rientrino nelle finalità dell'Associazione stessa. Qualora sia ritenuto opportuno L'ENACOP potrà collaborare ed appoggiarsi ad altre associazioni che perseguono analoghe finalità.
Art. 2 - Soci. I soci sono di due categorie: promotori ed effettivi. Possono aderire all’Associazione coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano frequentato un corso base per amministratore di condominio tra quelli approvati dall'ENACOP, nonché coloro che possano dimostrare di esercitare la professione di amministratore di condominio nel rispetto dei criteri fissati nel presente statuto.
L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. L'iscrizione nel Libro dei Soci avviene al momento della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Non è consentita la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Soci promotori: sono soci promotori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell' Associazione ELENCO NAZIONALE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO POLIBIO. I soci promotori si impegnano a rispettare lo statuto.
Soci effettivi: sono soci effettivi le persone fisiche che partecipano all'attività di amministrazione di condomini. I soci effettivi si impegnano a rispettare lo statuto, il regolamento e le prescrizioni di legge.
La qualità di socio promotore o effettivo si perde per esclusione e per recesso. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento e deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata. L'esclusione è deliberata per qualsiasi socio, nei confronti di coloro che danneggino moralmente e materialmente L'ENACOP e nei confronti di coloro per cui sia stato accertato da parte del Consiglio Direttivo ed effettivamente dimostrato il mancato rispetto del presente statuto.
Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari . L'ENACOP trae i mezzi per finanziare la propria attività: dalle quote associative annue,  da contributi straordinari dei soci in denaro o beni determinati dall'Assemblea, da sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi,  da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri,  dall'eventuale svolgimento di attività commerciali finalizzate agli scopi di cui all'art.1. Il patrimonio dell'ENACOP è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell''ENACOP e da ogni residuo di esercizio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ENACOP, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'ENACOP potrà ricorrere al credito pubblico e privato sotto forma di prestiti, mutui, anticipazioni su fatture e contributi, scoperti di conto corrente e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività,  eventuali prestiti da parte dei soci ad amministratori sono da ritenersi infruttiferi. Le quote associative sono dovute per l'anno solare. Le quote associative sono dovute dai vecchi soci entro mesi uno dalla data di approvazione del bilancio preventivo e dai nuovi soci entro quindici giorni dalla delibera di accettazione della domanda. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Coloro che diventano soci nel corso dell'anno solare sono tenuti al versamento della quota per intero. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Il mancato versamento della quota associativa nei termini previsti comporta il recesso. In caso di scioglimento dell'ENACOP per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto degli art. 31 e 32 del Codice Civile.
Art. 4 - Organi sociali. Sono organi dell'ENACOP: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Comitato dei Promotori, l'Assemblea dei soci. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 5 - Il Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'ENACOP è il Presidente del Consiglio Direttivo e viene eletto all'interno dei suoi membri. Il Presidente dell'Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'ENACOP, secondo lo scopo statutario. Per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o per operazioni finanziarie il Presidente dispone su delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina limiti e poteri. Il Presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni.
Art. 6 - Il Vice Presidente Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o di negligenza nel rispetto dello statuto e del regolamento. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, ne assume compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente da realizzarsi entro trenta giorni.
Art. 7 - Il Tesoriere. Il tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. E' il responsabile del controllo amministrativo dell'ENACOP. Provvede al corretto mantenimento dei libri contabili e sociali, aggiorna il Presidente sull'andamento economico e finanziario dell'ENACOP
Art. 8 - Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da n 7 membri, eletti dall'Assemblea dei soci all'interno dei soci Promotori ed Effettivi dell'ENACOP stessa. I membri eletti devono accettare formalmente l'incarico ricevuto. La nomina a membro del Consiglio Direttivo può essere revocata con le stesse modalità della elezione. Il Consiglio rimane in carica per cinque esercizi sociali. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina all'interno dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Nel caso venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo durante il periodo di carica, questo dovrà essere reintegrato da apposita delibera del Consiglio Direttivo, tenuto conto del primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale; definisce il programma dell'ENACOP e ne cura l'attuazione; determina le quote associative annue; nomina i responsabili per particolari incarichi; delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci; presenta all'Assemblea dei Soci lo schema di bilancio consuntivo e preventivo ed i programmi di lavoro; procede all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione; redige e modifica il regolamento interno da presentare all'approvazione della Assemblea dei Soci; redige e propone modifiche al presente statuto; propone lo scioglimento dell'ENACOP; delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'ENACOP. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio annuale consuntivo, di quello preventivo e per le determinazione dell'ammontare delle quote sociali.  In caso di richiesta di convocazione motivata da parte di almeno due membri, il Presidente deve convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta formulata per lettera raccomandata. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità delle votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio.
Il Consiglio direttivo si convoca mediante lettera raccomandata dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. All'interno del Consiglio Direttivo non è consentita la rappresentanza per delega. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età. Colui che presiede il Consiglio nomina al suo interno un segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da colui che presiede e dal Segretario. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la sede sociale.
Art. 9 - Il Comitato dei Promotori. Il Comitato dei Promotori è un organo consultivo. E' composto da tutti i Soci Promotori. Il Comitato dei Promotori si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente dell'ENACOP. Esso delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci Promotori, rivolge raccomandazioni al Consiglio Direttivo sull'attività dell'ENACOP. Esprime pareri su questioni di particolare rilievo che gli siano sottoposte dal Consiglio Direttivo, in particolare deve esprimere un parere sulle modifiche da apportare allo statuto, al regolamento e sullo scioglimento anticipato dell'ENACOP. Il parere del Comitato dei Promotori non è vincolante. Il Comitato dei Promotori è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega.
Art. 10 - Assemblea dei soci. E' l'organo sovrano dell'ENACOP. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci è composta da tutti i soci promotori e effettivi dell'ENACOP.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Per particolari esigenze l'assemblea di approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Ordinaria ha funzione consultiva sull'attività dell'ENACOP, approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge e reintegra il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell'ENACOP di propria iniziativa, su richiesta scritta e motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'ENACOP deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'Assemblea Ordinaria si convoca mediante lettera raccomandata o fax dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria tutti i soci Promotori ed Effettivi iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio può rappresentare all'interno della Assemblea Ordinaria un altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, il Presidente è scelto e nominato dall'Assemblea stessa nell'ambito del Comitato Direttivo. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale. Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite, se regolarmente convocate, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le Assemblee Ordinarie deliberano con la maggioranza dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.
L'Assemblea Straordinaria delibera su: modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'ENACOP. L'Assemblea Straordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell'ENACOP di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'ENACOP deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, inviata per raccomandata o fax. L'Assemblea Straordinaria si convoca mediante lettera raccomandata o fax dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Straordinaria tutti i soci iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria non è consentita la rappresentanza per delega.
L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni della Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale. Le Assemblee Straordinarie, se regolarmente convocate, sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli associati e deliberano a maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Per assumere decisioni relative a modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'ENACOP è necessario il parere non vincolante espresso dal Comitato dei Promotori. In caso di scioglimento dell'ENACOP, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, assumendo la deliberazione definitiva di messa a liquidazione, nominerà uno o più liquidatori.
Art. 11 - Esercizio Sociale - Bilancio. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per la approvazione il rendiconto economico finanziario, la relazione sulla gestione e il bilancio preventivo. Il suddetto termine può essere prorogato di tre mesi in caso di particolari necessità, nei quindici giorni precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. Una copia del rendiconto economico-finanziario, della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo devono essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale.
Art. 12 - Disposizioni generali e finali. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad Enti senza scopi di lucro operanti con analoghe finalità.
Art. 13 - Controversie Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'ENACOP dovranno essere prioritariamente sottoposte a un tentativo di mediazione effettuato da un professionista scelto all'esterno dell'ENACOP e votato dall'Assemblea dei Soci.
Solo nel caso in cui i tentativi di mediazione non raggiungano lo scopo si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Art. 14 - Definizioni
L'amministratore di condominio è l'organo che esegue la volontà condominiale e può essere scelto tra gli stessi condomini o inquilini oppure tra terzi estranei al condominio
Art. 15 - Formazione in possesso di chi esercita la professione di amministratore di condominio
1. Formazione professionale. l'amministratore di condominio è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione continua, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.
2.  Formazione permanente. E' importante che gli amministratori di condominio continuino la loro formazione professionale attraverso tutto il periodo del loro servizio attivo. L'amministratore di condominio dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali per la pratica della gestione condominiale nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.
3. Accompagnamento professionale. Un amministratore di condominio esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi amministratori di condominio, incluso il servizio di accompagnamento professionale.
Art. 16 - Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto
A. Corso di base abilitante alla professione di amministratore di condominio (art. 25 comma 1 lettera g della legge 220/2012) La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche.
B. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione dell'amministratore di condominio.
L'insieme delle conoscenze su:
- significato, costituzione, scioglimento, norme di riferimento, parti e impianti comuni del condominio ;
- nomina, revoca, requisiti, soggetto fiscale, compiti, rappresentanza, responsabilità, riscossioni quote, retribuzione dell'amministratore di condominio;
- convocazione, costituzione, svolgimento, redazione verbale,presidente e segretario, deleghe, maggioranza richiesta, delibere  nulle e annullabili, impugnazioni delle assemblee condominiali;
- capacità di redazione del bilancio preventivo e consuntivo,  libro giornale e libro mastro, contabilità di condominio, documentazione di condominio;
criteri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripartizione inquilino/proprietario, lastrici solari, spese scale e tutte le singole fattispecie, delle ripartizioni delle spese;
- approvazione, criteri, coefficienti, revisione, modifica, contenuti delle tabelle millesimali e regolamento di condominio
-  conoscenza del codice fiscale, 770, F24, quadro AC e comunicazione anagrafe tributaria, ristrutturazione edilizia e tecnica delle comunicazioni da inviare, per gli adempimenti fiscali periodici e estemporanei;
verifica, controlli, adeguamento, prevenzione incendi, assicurazione degli impianti di condominio
gestione cantieri temporanei e mobili, ruolo dell’amministratore, redazione contratto di appalto per la ristrutturazioni dello stabile;
- normativa (L. 220/2012), giurisprudenza e dottrina e aspetti fiscali agevolativi del condominio;
- trattazione delle più importanti questioni e controversie pratiche su cortile e parcheggi, immissione fumi e rumori, decoro architettonico e facciata, antenne, ascensori, innovazioni ;
- conoscenza e utilizzo software per la gestione condominio on-line per la trasparenza;
Art. 17 - Standard di condotta professionale
1.  Rapporto di colleganza in genere. L’Associato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al rispetto, correttezza e lealtà.
2.  L’associato al quale viene richiesta la disponibilità ad amministrare uno stabile, prima di dare il proprio assenso, avrà cura acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una corretta valutazione delle problematiche esistenti.
3. L’Associato deve adoperarsi per far corrispondere al collega eventuali crediti vantati e risultanti dai bilanci consuntivi del cliente amministrato.
4. Nel caso di consegne per cessato incarico l’associato dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. E’ fatto divieto all’associato verificare e controllare l’operato del collega negli esercizi di sua competenza in assenza di contestazioni salvo eventuale mandato deliberato e autorizzato dal cliente e comunque previa comunicazione al collega stesso. Eventuali incomprensioni personali tra colleghi non dovranno essere oggetto di segnalazione al cliente
6. L’Associato sottoposto a verifica potrà chiedere supporto all’organo direttivo dell'associazione.
7.  Rapporti con l’Associazione. L’Associato ha il dovere di collaborare con l'associazione  per l’attuazione delle finalità istituzionali e aver rispetto delle cariche dirigenziali
8.  L’Associato chiamato a far parte del gruppo dirigenziale dell’Associazione deve adempiere all’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della stessa
9.  I rapporti con i dirigenti devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.
10. Rapporti con i collaboratori dello studio. L’Associato deve consentire ai propri collaboratori di studio di migliorare la preparazione professionale.
11. L’Associato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.
12.  Consulenze a terzi. L’Associato  ha il diritto/ dovere di effettuare consulenza a terzi previa corresponsione di un compenso adeguato .Qualora nell’espletamento dell’incarico professionale l’associato si trovasse a dover criticare l’operato di un collega dovrà tenere un comportamento improntato ai principi di equità correttezza e trasparenza
13.  Privacy: l'amministratore di condominio deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.  
Art. 18 - Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività' professionale. 
Art. 19 - REQUISITI
Gli iscritti alla ENACOP devono possedere i requisiti dell'art 25 della legge 220/2012 e cioè
a)  che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c)  che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d)  che non sono interdetti o inabilitati;
e)  il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f)  che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Art. 20 - Certificazione di conformità a norme tecniche UNI 1. ENACOP collabora all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticita' e trasparenza. ENACOP  Può promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e professionalita' previsti dalla normativa vigente.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
Napoli 01.06.2013

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