diviso in:
05 ore in aula (tutte le settimane il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
10 ore con elaborati ed esercitazioni;
45 min. Test finale in sede.
COSTO: € 80,00 (COMPRENSIVO DEL TEST FINALE)
GRATUITO per gli iscritti regolarmente a ENACOP
- Parte Normativa: normativa, dottrina e giurisprudenza recente;
- Parte Tecnica: aggiramenti fiscali e sulla sicurezza;
- Parte Pratica: esercitazioni;
- Attestato valido ai fini della nuova riforma del condominio
(Legge 220/2012 art. 25, primo comma, lettera G , L. 9/2014 e DM 140/2014)
- TESSERA ANNUALE CON NUMERO DI ISCRIZIONE AD ENACOP
- MATERIALE DIDATTICO FORNITO IN SEDE
NAPOLI
NAAG52 - 23 Ottobre 2017 ore 15:00
ROMA
SALERNO
SAAG23 - 07 Ottobre 2017 ore 10:30
MESSINA - PATTI
MEAG08 - 20 Ottobre 2017 ore 16,00
COSENZA
CSAG08 - 20 Ottobre 2017 ore 16,00
AVERSA
AVAG05 - 14 Ottobre 2017 ore 10,00
MODULO DI ISCRIZIONE
Il pagamento, può essere effettuato:
- con carta di credito (tramite sistema PayPal)
- in contanti presso la sede del corso
- bonifico bancario
___________________________________________- bonifico bancario
DOCENTI:
Emilio Possidente Presidente Responsabile Comitato Scientifico
Avvocato Civilista esperto nella materia condominiale. Accreditato al Ministero della Giustizia quale docente teorico e pratico in corsi per mediatore civile e commerciale. Curatore di pubblicazioni in materia giuridica nell'ambito condominiale
Alessandro Sgobbo (Sicurezza e Gestione Straordinaria)Emilio Possidente Presidente Responsabile Comitato Scientifico
Avvocato Civilista esperto nella materia condominiale. Accreditato al Ministero della Giustizia quale docente teorico e pratico in corsi per mediatore civile e commerciale. Curatore di pubblicazioni in materia giuridica nell'ambito condominiale
Ingegnere edile PHD. Esperto in gestioni condominiali.
Pietro Di Scala (Contabilità, Bilancio, Fisco, Privacy e sicurezza dati, Informatizzazione, Gestione ordinaria)
Docente tecnico e pratico in corsi per amministratore di condominio ex DM 140/2014 art. 3 lettera E dal 2001. Curatore di pubblicazioni in materia tecnica nell'ambito condominiale. Presidente del Centro Studi Giuridico ed Economico Polibio e Direttore Generale di CNF Mediazione, ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia
Docente tecnico e pratico in corsi per amministratore di condominio ex DM 140/2014 art. 3 lettera E dal 2001. Curatore di pubblicazioni in materia tecnica nell'ambito condominiale. Presidente del Centro Studi Giuridico ed Economico Polibio e Direttore Generale di CNF Mediazione, ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia
Simone Forte (Normativa
e Giurisprudenza) Avvocato iscritto al COA di Napoli,Cultore della
materia condominiale. Curatore di pubblicazioni in materia giuridica
nell'ambito condominiale
Marco De Caro (Contabilità, Bilancio, Fisco, Certificazioni di qualità)Dottore in Economia. Accreditato al Ministero della Giustizia quale docente pratico in corsi per mediatore civile e commerciale. Curatore di pubblicazioni in materia tecnica e contabile nell'ambito condominiale
Marco De Caro (Contabilità, Bilancio, Fisco, Certificazioni di qualità)Dottore in Economia. Accreditato al Ministero della Giustizia quale docente pratico in corsi per mediatore civile e commerciale. Curatore di pubblicazioni in materia tecnica e contabile nell'ambito condominiale
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Centro Studi Polibio
dalle ore 10:00 alle ore 19:00
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Roma (Centro) ..........tel. 06 95550541
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Condominio: che succede se l'amministratore non frequenta i corsi di aggiornamento?
L’obbligo
per l’amministratore di aggiornarsi professionalmente è previsto
dall’art. 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
dal regolamento attuativo di cui al d.m. n. 140/2014. Esso è necessario
al fine di ottenere e mantenere incarichi di gestione.
Nel dettaglio si prevede che ogni anno un amministratore debba svolgere almeno 15 ore di formazione. Poiché l’entrata in vigore del decreto n. 140 è datata 9 ottobre 2014, si deve ritenere, in sostanza, che entro il 9 ottobre 2015 ogni amministratore dovrà aver partecipato a 15 ore di formazione per poter mantenere i propri incarichi e assumerne di nuovi l’anno successivo (ciò secondo l’interpretazione del termine annuale come coincidente con l’anno solare e non con quello di calendario. Ma la questione è dibattuta). Venendo agli aspetti sanzionatori, benché nel decreto manchi una specifica disciplina, nel caso in cui l’amministratore di condominio non adempia ai propri obblighi, il rischio è quello che la sua nomina venga considerata nulla: la cessazione non è automatica ma deve essere richiesta, con ricorso all’autorità giudiziaria, da almeno un condomino. Il riferimento, infatti, va agli articoli 1129 e 1137 c.c.: il primo sanziona il caso dell’amministratore che compie una grave irregolarità, prevedendo in tal caso la sua revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condomino; il secondo, invece, prevede che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, come ad esempio quella che conferma l’amministratore non in regola con la formazione, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento. Occorre peraltro precisare che per la formazione periodica, al contrario di quanto avviene per quella iniziale, il d.m. 14/2014 non ammette alcuna eccezione.
http://www.studiocataldi.it/articoli/19230-la-mancata-frequenza-di-corsi-di-formazione-da-parte-dell-amministratore-di-condominio.asp
Nel dettaglio si prevede che ogni anno un amministratore debba svolgere almeno 15 ore di formazione. Poiché l’entrata in vigore del decreto n. 140 è datata 9 ottobre 2014, si deve ritenere, in sostanza, che entro il 9 ottobre 2015 ogni amministratore dovrà aver partecipato a 15 ore di formazione per poter mantenere i propri incarichi e assumerne di nuovi l’anno successivo (ciò secondo l’interpretazione del termine annuale come coincidente con l’anno solare e non con quello di calendario. Ma la questione è dibattuta). Venendo agli aspetti sanzionatori, benché nel decreto manchi una specifica disciplina, nel caso in cui l’amministratore di condominio non adempia ai propri obblighi, il rischio è quello che la sua nomina venga considerata nulla: la cessazione non è automatica ma deve essere richiesta, con ricorso all’autorità giudiziaria, da almeno un condomino. Il riferimento, infatti, va agli articoli 1129 e 1137 c.c.: il primo sanziona il caso dell’amministratore che compie una grave irregolarità, prevedendo in tal caso la sua revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condomino; il secondo, invece, prevede che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, come ad esempio quella che conferma l’amministratore non in regola con la formazione, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento. Occorre peraltro precisare che per la formazione periodica, al contrario di quanto avviene per quella iniziale, il d.m. 14/2014 non ammette alcuna eccezione.
http://www.studiocataldi.it/articoli/19230-la-mancata-frequenza-di-corsi-di-formazione-da-parte-dell-amministratore-di-condominio.asp