mercoledì 12 luglio 2017

CORSO DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - ANNUALE OBBLIGATORIO DI 15 ORE (DM 140/2014)

CORSO DI AGGIORNAMENTO 15 ore
diviso in:


05 ore in aula (tutte le settimane il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00
;
10 ore con elaborati ed esercitazioni;
45 min. Test finale in sede.

COSTO: € 80,00 (COMPRENSIVO DEL TEST FINALE)
GRATUITO per gli iscritti regolarmente a ENACOP

- Parte Normativa: normativa, dottrina e giurisprudenza recente;
- Parte Tecnica: aggiramenti fiscali e sulla sicurezza;
- Parte Pratica: esercitazioni;

- Attestato valido ai fini della nuova riforma del condominio
  (Legge 220/2012 art. 25, primo comma, lettera G , L. 9/2014 e DM 140/2014)

- TESSERA ANNUALE CON NUMERO DI ISCRIZIONE AD ENACOP

- MATERIALE DIDATTICO FORNITO IN SEDE


NAPOLI 
NAAG52 - 23 Ottobre 2017 ore 15:00

ROMA


SALERNO

SAAG23 - 07 Ottobre 2017 ore 10:30
 
MESSINA - PATTI

MEAG08  - 20 Ottobre 2017 ore 16,00

COSENZA
CSAG0-
20 Ottobre 2017 ore 16,00

AVERSA 
AVAG05  -  14 Ottobre 2017 ore 10,00

MODULO DI ISCRIZIONE

Il pagamento, può essere effettuato:  
- con carta di credito  (tramite sistema PayPal)
- in contanti presso la sede del corso
- bonifico bancario
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DOCENTI:

Emilio Possidente Presidente Responsabile Comitato Scientifico
Avvocato Civilista esperto nella materia condominiale. Accreditato al Ministero della Giustizia quale docente teorico e pratico  in corsi per mediatore civile e commerciale. Curatore di pubblicazioni in materia giuridica nell'ambito condominiale


Alessandro Sgobbo (Sicurezza e Gestione Straordinaria)
Ingegnere edile PHD. Esperto in gestioni condominiali.


Pietro Di Scala (Contabilità, Bilancio, Fisco, Privacy e sicurezza dati, Informatizzazione, Gestione ordinaria)
Docente tecnico e pratico in corsi per amministratore di condominio ex  DM 140/2014 art. 3 lettera E dal 2001. Curatore di pubblicazioni in materia  tecnica nell'ambito condominiale. Presidente del Centro Studi Giuridico ed Economico Polibio e Direttore Generale di CNF Mediazione, ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia 


Simone Forte (Normativa e Giurisprudenza) Avvocato iscritto al COA di Napoli,Cultore della materia condominiale. Curatore di pubblicazioni in materia giuridica nell'ambito condominiale

Marco De Caro (Contabilità, Bilancio, Fisco, Certificazioni di qualità)Dottore in Economia. Accreditato al Ministero della Giustizia quale docente  pratico  in corsi per mediatore civile e commerciale. Curatore di pubblicazioni in materia tecnica e contabile nell'ambito condominiale
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Centro Studi Polibio
dalle ore 10:00 alle ore 19:00 

Roma (Centro) ..........tel. 06 95550541
Napoli (Sud) ............. tel. 081 19139140
Milano (Nord) ........... tel. 02 45074008

infoline  ............................338 4722823
infoline  ............................331 9664545

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Condominio: che succede se l'amministratore non frequenta i corsi di aggiornamento?
L’obbligo per l’amministratore di aggiornarsi professionalmente è previsto dall’art. 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e dal regolamento attuativo di cui al d.m. n. 140/2014. Esso è necessario al fine di ottenere e mantenere incarichi di gestione.

 Nel dettaglio si prevede che ogni anno un amministratore debba svolgere almeno 15 ore di formazione. Poiché l’entrata in vigore del decreto n. 140 è datata 9 ottobre 2014, si deve ritenere, in sostanza, che entro il 9 ottobre 2015 ogni amministratore dovrà aver partecipato a 15 ore di formazione per poter mantenere i propri incarichi e assumerne di nuovi l’anno successivo (ciò secondo l’interpretazione del termine annuale come coincidente con l’anno solare e non con quello di calendario. Ma la questione è dibattuta). Venendo agli aspetti sanzionatori, benché nel decreto manchi una specifica disciplina, nel caso in cui l’amministratore di condominio non adempia ai propri obblighi, il rischio è quello che la sua nomina venga considerata nulla: la cessazione non è automatica ma deve essere richiesta, con ricorso all’autorità giudiziaria, da almeno un condomino. Il riferimento, infatti, va agli articoli 1129 e 1137 c.c.: il primo sanziona il caso dell’amministratore che compie una grave irregolarità, prevedendo in tal caso la sua revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condomino; il secondo, invece, prevede che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, come ad esempio quella che conferma l’amministratore non in regola con la formazione, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento. Occorre peraltro precisare che per la formazione periodica, al contrario di quanto avviene per quella iniziale, il d.m. 14/2014 non ammette alcuna eccezione.

http://www.studiocataldi.it/articoli/19230-la-mancata-frequenza-di-corsi-di-formazione-da-parte-dell-amministratore-di-condominio.asp