giovedì 2 maggio 2013

Condominio. Nulla la mora deliberata in assemblea

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 10196 del 30 aprile 2013, hanno sottolineato come non rientri tra i poteri dell’assemblea condominiale quello di stabilire interessi moratori a carico dei condomini qualora questi ritardino nei pagamenti delle quote condominiali. Una tale previsione, se deliberata a maggioranza in assemblea, è da ritenersi nulla, essendo consentita solamente se presente nel regolamento contrattuale, approvato all’unanimità. E la nullità che colpisce la citata delibera – specifica altresì la Seconda sezione civile - “travolge le successive delibere nella parte in cui, nel ripartire gli oneri di gestione tra i consorziati in relazione ad ogni singolo anno, applicano il medesimo tasso di mora”.
http://www.ateneoweb.com/aw/news/condominio-nulla-la-mora-deliberata-in-assemblea,24462-4-2.html