La riforma che entrerà in vigore dal 18 giugno incide in maniera sensibile nell'impianto di regole già previste dal Codice civile, prevedendo, o meglio specificando, alcune fattispecie riguardanti proprio l'utilizzazione delle parti comuni, e sarà più semplice installare i "padelloni" individuali.
In via generale, va detto che viene del tutto confermata la possibilità per il regolamento di condominio di prescrivere "norme circa l'uso delle cose comuni" (articolo 1138 del Codice civile), cosa che è attuata mediante una deliberazione assembleare la quale, con la maggioranza qualificata dell'articolo 1136, comma 2, approvi ex novo un regolamento per il singolo edificio, o anche una singola clausola integrativa (cosa che, di solito, avviene a fronte di nuove esigenze di gestione e utilizzazione).
Sul punto, qualche perplessità sull'operato della riforma deriva dal fatto che non è stato in alcun modo integrato l'elenco di norme inderogabili da parte del regolamento (lista prevista nell'articolo 1138 del Codice, nonché nel collegato articolo 72 delle disposizioni attuative), e ciò anche a fronte dell'introduzione di alcuni nuovi articoli, i quali sicuramente contemplano ipotesi non modificabili.
In una prospettiva più generale, è utile evidenziare che la legge 220/2012 ha certamente ampliato le facoltà di utilizzazione spettanti al singolo, senza però andare oltre una sostanziale conferma sia di quanto già previsto dalla legge (Codice e legislazione speciale), sia di ciò che la giurisprudenza aveva pacificamente interpretato.
Ad esempio nell'articolo 1117 del Codice civile è stato introdotto, nell'elenco di beni che si presumono comuni, il sottotetto, qualora, tuttavia, sia destinato "per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune". Ne deriva che nel caso contrario, il singolo (ovviamente il proprietario del piano sottostante) potrà utilizzare tale locale/spazio in quanto di pertinenza della sua unità immobiliare esclusiva.
Di notevole importanza, si rivela l'introduzione dell'articolo 1122 bis del Codice che regola l'installazione di "impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili".
La norma consente l'operazione da parte del singolo condomino, subordinandola, ovviamente, alla necessità che sia realizzata "in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio".
Di particolare interesse è la possibilità, espressamente prevista, che l'assemblea prescriva modalità alternative di realizzazione dell'installazione (rispetto a quelle previste e progettate dal singolo) o anche imponga specifiche cautele a salvaguardia dello stabile. Per quanto riguarda la particolare ipotesi dell'installazione dei pannelli solari (più ampiamente indicati come "impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio", dall'articolo 1122 bis, comma 2, del Codice), sempre l'assemblea può provvedere, "a richiesta degli interessati" a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto, con ciò evidentemente dando una risposta alla concreta necessità che l'installazione di tale tipologia di impianti sia possibile per tutti (anche in considerazione della non esigua superficie occorrente).
In senso negativo, occorre precisare che, in base all'articolo 1117 ter, il singolo (qualora non possieda una quota millesimale superiore al quinto, cioè a 200/1000) potrà essere costretto a subire modificazioni della destinazione d'uso delle parti comuni che comportino anche l'eliminazione di una modalità di utilizzazione in precedenza attuata.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-17/antenna-parabolica-facile-condominio-153933.shtml?uuid=AbKtFowH
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sabato 18 maggio 2013
sabato 4 maggio 2013
In condominio videosorveglianza «segnalata»
12:43
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Le riprese video degli spazi comuni raggiungono finalmente certezza normativa all'interno di una grande confusione giurisprudenziale. Con un articolo dedicato, ossia il nuovo articolo 1122 ter del Codice civile il legislatore della riforma ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la videosorveglianza. Per le aree comuni condominiali vi era una lacuna e la giurisprudenza che si è occupata della questione oscillava tra il fatto che occorresse l'unanimità dei consensi oppure una maggioranza qualificata per deliberare l'installazione di questi impianti.
Ora, la legge di riforma del condominio affronta direttamente la questione. Anche in tema di videosorveglianza la normativa tende alla semplicità, ovvero prevede che l'assemblea, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi (articolo 1136, comma 2 del Codice civile), può deliberare l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti di videosorveglianza.
È di tutta evidenza che la nuova norma, limitandosi a prevedere l'ammissibilità di una delibera di installazione dell'impianto di videosorveglianza adottata a maggioranza, si colloca all'interno dell'ambito di vigenza delle prescrizioni del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
Le regole previste non risultano in alcun modo derogate e/o superate, ma anzi integrate dai successivi provvedimenti del Garante del 29 aprile 2004 e 8 aprile 2010 (quest'ultimo di mera integrazione al primo), finalizzati a regolamentare la specifica fattispecie della videosorveglianza in condominio. In particolare, come ci chiede un lettore, andranno osservate queste precauzioni: le persone che transiteranno nelle aree sorvegliate dovranno essere informate con appositi cartelli delle presenza delle telecamere; i cartelli, qualora il sistema di videosorveglianza fosse attivo anche in orario notturno, dovranno essere visibili anche di notte; nel caso in cui gli impianti di videosorveglianza fossero collegati alle forze dell'ordine, sarà necessario apporre uno specifico cartello che lo evidenzi; le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo limitato, ovvero sino a un massimo di 24 ore, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini della polizia o comunque di natura giudiziaria.
Il mancato rispetto di queste prescrizioni, a seconda dei casi, comporterà: l'inutilizzabilità dei dati personali trattati (articolo 11, comma 2, del codice); l'adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante (articolo 143, comma 1, lettera c del codice) ed, infine, l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse collegate (articoli 161 e seguenti del codice), oltre ovviamente a eventuali richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-04/condominio-videosorveglianza-segnalata-110309.shtml?uuid=AbYuSxsH
sabato 27 aprile 2013
Evoluzione tecnologica, telecamere intelligenti e rispetto della riservatezza in ambito condominiale. Quali limiti?
17:43
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PRIVACY
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con una recente newsletter, n. 372 del 19 aprile 2013, ha diffuso alcuni importanti provvedimenti. Rilevante appare la precisazione effettuata in merito all'utilizzo di alcune telecamere che vanno ben oltre la mera registrazione di immagini. Il Garante, dando l'assenso all'utilizzo ha comunque imposto come elemento imprescindibile ilrispetto della privacy. Tale “apertura” potrebbe avere dei risvolti in per l'installazione di telecamere in ambito condominiale. Vediamo come.
Alcune perplessità. L'installazione di telecamere nell'ambito di edifici condominiali ha sempre creato qualche perplessità. Non a caso la giurisprudenza si è occupata più volte della questione della videosorveglianza in condominio. Basti citare, per esempio, il Tribunale di Varese, -ordinanza del 16 giugno 2011 – che ha accolto l'orientamento espresso da Cass. pen., n. 44156/2008 – ed ha disposto la rimozione dell'impianto, la cui installazione non era stata decisa dall'organo assembleare, essendo stato lo strumento posizionato da uno dei comproprietari a fini di sicurezza. Secondo il giudice, sebbene l'installazione non integri una fattispecie penale, essa è comunque vietata in quanto andando ad incidere su diritti costituzionalmente protetti (il diritto alla riservatezza), la compressione dei medesimi può avvenire solamente con l'accordo di tutti i comproprietari. Inoltre, la pronuncia, in più passaggi, ribadisce che la materia non è regolamentata, rendendosi auspicabile un intervento del legislatore.
L'art. 1122-ter cod. civ. ed il nodo della riforma. Il Riformatore ha sciolto le incertezze interpretative espresse in sede giurisprudenziale, chiarendo alcuni punti:
- la videodorveglianza rientra nei poteri dell'assemblea;
- l'assemblea potrà decidere a maggioranza;
l'amministratore di condominio, dal canto suo, munito della previa deliberazione assembleare, dovrà però adottare tutte le cautele allo scopo dettate dal Provvedimento generale del Garante della privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010:
sarà necessario apporre il cartello informativo, stabilire tempi minimi di conservazione delle immagini (massimo 24 ore);
individuare il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento;
in caso di inadempienza a tali prescrizioni, ne potranno derivare, a carico degli autori, responsabilità amministrative e penali, oltre che richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.
Con la riforma si superano, normativamente, i dubbi giurisprudenziali che avevano ostacolato il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza delle parti comuni dei condomini: a fronte di problemi di tutela della riservatezza e di un vero e proprio vuoto legislativo, che rendeva impossibile l'installazione di sistemi di controllo in assenza di un accordo unanime tra tutti i condomini.
Telecamere intelligenti contro i vandali. Ad ottimizzare ancor di più l'utilizzo delle telecamere al fine di una ulteriore tutela della riservatezza è ulteriormente intervenuto il Garante ha autorizzato il Comune di Bergamo ad installare alcune telecamere che rilevano quando un soggetto permanga per troppo tempo in un determinato spazio. Dopo 30 o 60 secondi, in base ai vari luoghi identificati, viene avvertita la polizia, che può così verificare i motivi della permanenza. La finalità è quella di evitare atti vandalici. L'Autorità ha evidenziato che tale sistema «non comporta in concreto un pregiudizio rilevante per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, in quanto, nel rilevare la presenza prolungata degli interessati nell'area adiacente i monumenti e le sedi istituzionali, ha come unico effetto quello di richiamare l'attenzione dell'operatore di polizia addetto alla centrale operativa, al fine di favorire un tempestivo intervento».
Il Comune deve però dare corretto avviso ai cittadini sulle modalità di funzionamento del nuovo sistema di rilevamento e deve avere cura di controllare adeguatamente l'acceso a tali registrazioni, che devono peraltro essere conservate per tempi limitati.
Il monito lanciato dal Garante, potrebbe per alcuni versi, applicarsi anche in ambito condominiale ,a fine di poter concretamente contemperare diversi interessi: da un lato il diritto alla riservatezza dei residenti e dall'altro la tutela e la salvaguardia del patrimonio condominiale nei confronti di eventuali atti vandalici.
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1457.ashx
Alcune perplessità. L'installazione di telecamere nell'ambito di edifici condominiali ha sempre creato qualche perplessità. Non a caso la giurisprudenza si è occupata più volte della questione della videosorveglianza in condominio. Basti citare, per esempio, il Tribunale di Varese, -ordinanza del 16 giugno 2011 – che ha accolto l'orientamento espresso da Cass. pen., n. 44156/2008 – ed ha disposto la rimozione dell'impianto, la cui installazione non era stata decisa dall'organo assembleare, essendo stato lo strumento posizionato da uno dei comproprietari a fini di sicurezza. Secondo il giudice, sebbene l'installazione non integri una fattispecie penale, essa è comunque vietata in quanto andando ad incidere su diritti costituzionalmente protetti (il diritto alla riservatezza), la compressione dei medesimi può avvenire solamente con l'accordo di tutti i comproprietari. Inoltre, la pronuncia, in più passaggi, ribadisce che la materia non è regolamentata, rendendosi auspicabile un intervento del legislatore.
L'art. 1122-ter cod. civ. ed il nodo della riforma. Il Riformatore ha sciolto le incertezze interpretative espresse in sede giurisprudenziale, chiarendo alcuni punti:
- la videodorveglianza rientra nei poteri dell'assemblea;
- l'assemblea potrà decidere a maggioranza;
l'amministratore di condominio, dal canto suo, munito della previa deliberazione assembleare, dovrà però adottare tutte le cautele allo scopo dettate dal Provvedimento generale del Garante della privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010:
sarà necessario apporre il cartello informativo, stabilire tempi minimi di conservazione delle immagini (massimo 24 ore);
individuare il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento;
in caso di inadempienza a tali prescrizioni, ne potranno derivare, a carico degli autori, responsabilità amministrative e penali, oltre che richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.
Con la riforma si superano, normativamente, i dubbi giurisprudenziali che avevano ostacolato il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza delle parti comuni dei condomini: a fronte di problemi di tutela della riservatezza e di un vero e proprio vuoto legislativo, che rendeva impossibile l'installazione di sistemi di controllo in assenza di un accordo unanime tra tutti i condomini.
Telecamere intelligenti contro i vandali. Ad ottimizzare ancor di più l'utilizzo delle telecamere al fine di una ulteriore tutela della riservatezza è ulteriormente intervenuto il Garante ha autorizzato il Comune di Bergamo ad installare alcune telecamere che rilevano quando un soggetto permanga per troppo tempo in un determinato spazio. Dopo 30 o 60 secondi, in base ai vari luoghi identificati, viene avvertita la polizia, che può così verificare i motivi della permanenza. La finalità è quella di evitare atti vandalici. L'Autorità ha evidenziato che tale sistema «non comporta in concreto un pregiudizio rilevante per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, in quanto, nel rilevare la presenza prolungata degli interessati nell'area adiacente i monumenti e le sedi istituzionali, ha come unico effetto quello di richiamare l'attenzione dell'operatore di polizia addetto alla centrale operativa, al fine di favorire un tempestivo intervento».
Il Comune deve però dare corretto avviso ai cittadini sulle modalità di funzionamento del nuovo sistema di rilevamento e deve avere cura di controllare adeguatamente l'acceso a tali registrazioni, che devono peraltro essere conservate per tempi limitati.
Il monito lanciato dal Garante, potrebbe per alcuni versi, applicarsi anche in ambito condominiale ,a fine di poter concretamente contemperare diversi interessi: da un lato il diritto alla riservatezza dei residenti e dall'altro la tutela e la salvaguardia del patrimonio condominiale nei confronti di eventuali atti vandalici.
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1457.ashx
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